Mediazione e competenze dell’amministratore di condominio - Avvocato Bari - Marilena Mele

Mediazione e competenze dell’amministratore di condominio

La legittimazione a partecipare senza preventiva delibera assembleare

Il caso: la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1216/2025

Con la sentenza n. 1216/2025, il Tribunale di Sassari interviene su un tema molto pratico: l’amministratore di condominio può attivare o aderire a una mediazione senza una preventiva delibera assembleare?
La risposta del giudice è chiara e si inserisce in un orientamento ormai consolidato, rafforzato dalle novità introdotte dalla riforma Cartabia.

Mediazione come atto di gestione, non dispositivo

Secondo il Tribunale, l’accesso alla mediazione rientra nei poteri gestori dell’amministratore.
La partecipazione alla procedura, specie quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non produce di per sé effetti dispositivi sui diritti dei singoli condomini. Si tratta, piuttosto, di un atto strumentale alla tutela degli interessi comuni.

In questa prospettiva:

  • l’amministratore è legittimato ad attivare o aderire alla mediazione;
  • non è necessaria una preventiva delibera assembleare per il solo avvio del procedimento;
  • la mediazione è funzionale alla corretta amministrazione e alla prevenzione del contenzioso.

Efficienza e tutela degli interessi comuni

Il Tribunale evidenzia come richiedere una delibera preventiva per l’avvio della mediazione rischierebbe di:

  • svuotare di efficacia lo strumento conciliativo;
  • rallentare ingiustificatamente l’accesso alla tutela giurisdizionale;
  • esporre il condominio a improcedibilità o decadenze, soprattutto in presenza di inerzia assembleare o difficoltà di convocazione.

La decisione è coerente con la ratio del d.lgs. n. 28/2010, che mira a favorire la composizione stragiudiziale delle controversie e a ridurre il carico giudiziario.

Partecipare alla mediazione sì, transigere no (senza assemblea)

Di particolare rilievo è la distinzione tra fase di partecipazione e fase di definizione dell’accordo.
Il Tribunale chiarisce che:

  • l’amministratore può presenziare agli incontri di mediazione e interloquire con la controparte senza mandato assembleare;
  • l’eventuale accordo conciliativo, invece, deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale.

Questo perché l’accordo ha natura dispositiva e può incidere sulle posizioni giuridiche sostanziali dei singoli condomini. In questa fase torna centrale il ruolo dell’assemblea, che decide secondo le maggioranze previste dalla legge.

Chiarezza nei ruoli: amministratore e assemblea

La pronuncia contribuisce a definire con precisione i confini tra:

  • poteri gestori dell’amministratore, orientati all’efficienza e alla tutela degli interessi comuni;
  • prerogative decisionali dell’assemblea, chiamata a esprimersi sulle scelte che incidono sui diritti sostanziali dei condomini.

In questo modo si evita sia una lettura eccessivamente restrittiva, che paralizzerebbe la mediazione, sia qualsiasi compressione dei diritti dei condomini.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Sassari appare sistematica, coerente e in linea con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Essa rafforza il ruolo dell’amministratore come soggetto attivo nella gestione del conflitto, senza alterare l’equilibrio tra efficienza amministrativa e sovranità assembleare. Un chiarimento importante per operatori del diritto, amministratori di condominio e parti coinvolte in controversie condominiali.


Parole chiave

mediazione condominiale, amministratore di condominio, delibera assembleare, mediazione obbligatoria, riforma Cartabia, d.lgs. 28/2010, contenzioso condominiale, accordo conciliativo



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