Conto corrente intestato al figlio minore - Avvocato Bari - Marilena Mele

Quando i genitori sono separati, anche una scelta che a prima vista può sembrare semplicemente pratica – come aprire un conto corrente intestato a un figlio minorenne – può sollevare questioni giuridiche tutt’altro che banali.

Può un genitore aprire autonomamente il conto? È necessario il consenso dell’altro? E soprattutto: una volta aperto il conto, chi può versare, prelevare o decidere come utilizzare le somme intestate al figlio?

Il punto fondamentale è distinguere due momenti che, nella pratica, tendono facilmente a essere confusi: l’apertura del conto e la successiva gestione del patrimonio del minore.

Responsabilità genitoriale: la separazione non elimina il principio della condivisione

La separazione dei genitori non comporta, di per sé, che uno dei due possa assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti il figlio.

La responsabilità genitoriale continua infatti a essere esercitata da entrambi e le decisioni di maggiore interesse devono essere assunte, come regola generale, di comune accordo e nell’interesse del minore.

Quando il contrasto riguarda il patrimonio del figlio, assume particolare importanza anche l’art. 320 del Codice civile, che disciplina la rappresentanza dei figli minori e l’amministrazione dei loro beni.

La norma distingue, in particolare, tra gli atti di ordinaria amministrazione, che in determinate circostanze possono essere compiuti anche separatamente dai genitori, e gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, per i quali sono previste maggiori garanzie proprio perché possono incidere in maniera più significativa sul patrimonio del minore.

Ed è proprio questa distinzione a diventare importante quando parliamo di un conto corrente intestato a un figlio.

Aprire un conto intestato al minore è un atto di ordinaria amministrazione?

Non esiste una risposta automatica valida per qualsiasi situazione.

Per comprendere se un determinato atto possa essere considerato di ordinaria o straordinaria amministrazione occorre valutarne concretamente funzione, valore economico e grado di rischio.

Un importante criterio interpretativo è stato fornito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 7546/2003.

Secondo la Suprema Corte, possono essere ricondotti all’ordinaria amministrazione gli atti che risultino utili alla conservazione del valore e delle caratteristiche essenziali del patrimonio, abbiano un valore economico non particolarmente elevato – anche in rapporto alla consistenza complessiva del patrimonio – e comportino un margine di rischio modesto.

Quando queste caratteristiche non ricorrono congiuntamente, l’atto può invece assumere natura di straordinaria amministrazione.

Applicando questi principi al rapporto bancario, la semplice apertura di un conto intestato al minore potrebbe, in determinate circostanze, essere qualificata come atto di ordinaria amministrazione, soprattutto quando il conto abbia una funzione meramente conservativa e non comporti particolari rischi economici.

Ma questo non significa che tutto ciò che avviene successivamente su quel conto possa essere deciso liberamente da uno solo dei genitori.

Aprire il conto e gestire il denaro sono due cose diverse

È questo probabilmente l’aspetto più importante.

Una cosa è aprire formalmente un rapporto bancario intestato al figlio; altra cosa è versare somme, trasferire denaro, effettuare investimenti, disporre prelievi o comunque assumere decisioni capaci di incidere sul patrimonio del minore.

Un conto inizialmente aperto con una funzione semplicemente conservativa può infatti diventare lo strumento attraverso il quale vengono realizzate operazioni patrimoniali ben più rilevanti.

Pensiamo, ad esempio, al genitore che non si limiti ad aprire il conto, ma inizi a trasferirvi somme consistenti attribuendole al figlio.

Un trasferimento di denaro effettuato senza corrispettivo può assumere i caratteri di una liberalità. E la valutazione giuridica cambia, perché non stiamo più parlando semplicemente dell’esistenza di un conto, ma della costituzione e della gestione di un vero e proprio patrimonio appartenente al minore.

Allo stesso modo, la riscossione e l’impiego dei capitali del figlio sono sottoposti alle specifiche cautele previste dall’ordinamento.

Cosa ci dice la Cassazione n. 10654/2011

Sul tema dell’amministrazione del patrimonio dei figli è utile ricordare anche la Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10654 del 13 maggio 2011.

La pronuncia riguarda un caso particolare: la continuazione, autorizzata dal Tribunale ai sensi dell’art. 320 c.c., dell’esercizio di un’impresa commerciale appartenente al minore.

In quel contesto la Suprema Corte ha riconosciuto che, una volta autorizzata la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, non è necessario richiedere una nuova e specifica autorizzazione per ogni singolo atto strettamente funzionale all’esercizio dell’impresa. Tra questi, nel caso esaminato, rientrava anche un’operazione bancaria di apertura di credito.

Il principio è interessante perché conferma quanto sia importante valutare un atto patrimoniale non soltanto in base al suo nome o alla sua forma, ma soprattutto considerando funzione, effetti e contesto nel quale viene compiuto.

La sentenza, quindi, non stabilisce in via generale che un genitore possa liberamente aprire o gestire un conto corrente intestato al figlio minore. Conferma piuttosto la necessità di verificare concretamente la natura dell’operazione e il quadro di autorizzazioni nel quale essa si inserisce.

E se l’altro genitore è contrario?

La questione diventa ancora più delicata quando i genitori sono separati e uno dei due manifesta espressamente il proprio dissenso.

Immaginiamo, ad esempio, che il padre apra un conto intestato alla figlia minore e inizi a versarvi delle somme nonostante la madre abbia espresso la propria contrarietà.

Anche in questo caso bisogna evitare conclusioni troppo semplicistiche.

L’apertura del conto potrebbe essere astrattamente riconducibile all’ordinaria amministrazione, se ne ricorrono concretamente i presupposti.

Ma il discorso cambia quando dal semplice rapporto bancario si passa alla destinazione delle somme e alla loro gestione patrimoniale.

Quando le operazioni incidono realmente sul patrimonio del figlio, il dissenso dell’altro genitore non può semplicemente essere ignorato.

La responsabilità genitoriale congiunta non è infatti un principio puramente formale: implica che le scelte rilevanti per il figlio siano condivise e che, quando questa condivisione diventa impossibile, il conflitto venga risolto attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Il dissenso non si risolve con una decisione unilaterale

Quando due genitori separati non riescono a raggiungere un accordo su una questione rilevante riguardante il figlio, la soluzione non consiste nell’agire per primi mettendo l’altro genitore davanti al fatto compiuto.

È possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché venga individuata la soluzione maggiormente conforme all’interesse del minore.

A seconda della situazione concreta e del procedimento familiare interessato, il giudice potrà valutare il comportamento dei genitori, la natura delle operazioni compiute e soprattutto l’effettiva tutela degli interessi personali e patrimoniali del figlio.

Anche eventuali somme movimentate in violazione di accordi già esistenti tra i genitori o delle cautele previste dalla legge possono diventare oggetto di specifica tutela.

Il vero punto non è il conto corrente, ma l’interesse del figlio

In casi come questi è facile concentrare tutta l’attenzione sulla domanda: “Poteva aprire il conto senza il mio consenso?”

Ma giuridicamente la questione è più ampia.

Bisogna chiedersi quale sia la natura dell’operazione compiuta, quale funzione abbia il conto, quali somme vi siano state trasferite, chi possa disporne, quale rischio comportino eventuali operazioni e, soprattutto, se le scelte effettuate tutelino realmente il patrimonio e l’interesse del minore.

L’apertura di un conto corrente intestato al figlio, dunque, non è necessariamente illegittima solo perché effettuata da uno dei due genitori.

Ciò che deve essere valutato con particolare attenzione è quello che avviene dopo.

Quando dalla semplice apertura del rapporto bancario si passa alla costituzione, movimentazione o gestione di un patrimonio appartenente al figlio, entrano in gioco regole e garanzie più stringenti.

E se tra i genitori esiste un dissenso reale, soprattutto in presenza di una separazione, una scelta patrimoniale rilevante non dovrebbe trasformarsi in uno strumento di contrapposizione tra gli adulti.

Il patrimonio del figlio appartiene al figlio.

Ed è il suo interesse – non quello dell’uno o dell’altro genitore – che deve rimanere al centro di ogni decisione.


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