La mediazione civile ha assunto, soprattutto dopo le più recenti riforme del processo civile, un ruolo sempre meno marginale nella gestione del contenzioso.
Non può più essere considerata un semplice adempimento preliminare da verificare esclusivamente prima dell’introduzione del giudizio. Nel corso del processo possono infatti verificarsi situazioni nelle quali l’obbligo di esperire la mediazione emerge successivamente, anche in conseguenza della qualificazione giuridica della controversia o del mutamento del rito disposto dal giudice.
In questo contesto assume particolare rilievo anche il comportamento concretamente tenuto dalle parti.
L’assenza dalla mediazione, la partecipazione meramente formale o la presenza di un rappresentante privo degli effettivi poteri necessari alla composizione della controversia possono produrre conseguenze che non devono essere sottovalutate.
La questione è stata affrontata anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 11820/2026, offrendo l’occasione per riflettere sulla funzione che la mediazione è chiamata oggi a svolgere all’interno del processo civile.
Il mutamento del rito e l’emersione dell’obbligo di mediazione
Una delle situazioni più delicate si verifica quando l’obbligo di mediazione emerge nel corso di un procedimento già instaurato.
Il mutamento del rito può infatti determinare una diversa qualificazione processuale della controversia e rendere necessario verificare se la materia rientri tra quelle per le quali il legislatore prevede il previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità.
In altri termini, non sempre la questione della mediazione può essere definitivamente archiviata al momento della proposizione della domanda giudiziale.
La configurazione della controversia può modificarsi nel corso del procedimento e, quando il giudice dispone l’esperimento della mediazione, l’ordine deve essere attentamente valutato e tempestivamente eseguito.
La mediazione demandata dal giudice costituisce infatti, nei casi previsti dalla legge, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ne deriva un principio di fondamentale importanza pratica: quando viene assegnato un termine per attivare il procedimento di mediazione, tale adempimento non deve essere trattato come una mera formalità processuale.
L’inerzia può incidere direttamente sulla prosecuzione della domanda.
Mediazione: partecipare non significa soltanto presentarsi
Un secondo profilo riguarda le modalità con le quali le parti prendono parte al procedimento.
La disciplina attuale attribuisce particolare importanza alla partecipazione personale.
L’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 prevede infatti che le parti partecipino personalmente alla procedura di mediazione.
La possibilità di farsi rappresentare non scompare, ma è collegata alla presenza di giustificati motivi e richiede che il rappresentante sia a conoscenza dei fatti e sia munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Questo aspetto evidenzia il progressivo superamento di una concezione esclusivamente formale della mediazione.
La finalità dell’istituto non è semplicemente quella di documentare che un incontro si sia svolto.
La mediazione presuppone che esista una concreta possibilità di confronto.
Perché questo avvenga è necessario che all’incontro partecipino soggetti realmente in grado di conoscere la controversia, valutarne gli interessi e assumere, quando ne ricorrano le condizioni, decisioni finalizzate alla ricerca di una soluzione condivisa.
La mancata partecipazione alla mediazione
Cosa accade, allora, quando una parte decide di non partecipare?
La risposta richiede di distinguere diversi piani.
Non ogni assenza produce automaticamente le medesime conseguenze e deve essere valutata anche l’eventuale esistenza di un giustificato motivo.
Ciò che assume particolare rilievo è invece l’assenza ingiustificata.
La disciplina della mediazione attribuisce infatti al comportamento delle parti effetti che possono riflettersi anche sul successivo giudizio.
La scelta di non partecipare non deve quindi essere considerata processualmente neutra.
L’assenza come possibile argomento di prova
Uno degli effetti più significativi riguarda la possibilità per il giudice di valutare il comportamento tenuto dalla parte nel procedimento di mediazione.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice può infatti desumere argomenti di prova, secondo la disciplina prevista dall’art. 116, secondo comma, c.p.c.
Occorre essere precisi sul significato di questa previsione.
L’assenza dalla mediazione non equivale automaticamente a un’ammissione delle ragioni della controparte e non determina, da sola, l’esito della controversia.
Può tuttavia entrare nel complesso degli elementi valutati dal giudice ai fini della decisione.
Il comportamento tenuto durante la fase stragiudiziale assume così una possibile rilevanza all’interno del successivo giudizio.
Ed è proprio questo uno degli aspetti che rendono oggi particolarmente delicata la scelta di non prendere parte alla mediazione.
Le conseguenze economiche della mancata partecipazione
Accanto alle conseguenze sul piano probatorio, la mancata partecipazione può produrre anche effetti di carattere economico.
La normativa prevede specifiche conseguenze nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, non partecipa al primo incontro di mediazione quando questa costituisce condizione di procedibilità.
A ciò si aggiunge il tema, distinto ma strettamente collegato, delle spese processuali.
Ed è probabilmente questo uno dei profili di maggiore interesse pratico.
Il comportamento tenuto dalle parti prima e durante il giudizio può infatti assumere rilievo anche nella regolamentazione delle spese.
Di conseguenza, la valutazione dell’opportunità di partecipare alla mediazione non dovrebbe essere compiuta esclusivamente sulla base della convinzione di avere ragione nel merito.
Si può vincere la causa e subire conseguenze sulle spese?
È un’eventualità che merita particolare attenzione.
Nel processo civile il risultato sostanziale della controversia e la regolamentazione delle spese sono questioni strettamente collegate, ma non necessariamente coincidenti in ogni situazione.
Il comportamento processuale delle parti può assumere rilievo nella decisione sulle spese.
La mancata partecipazione ingiustificata a un procedimento di mediazione deve pertanto essere valutata anche sotto questo profilo.
Si può così determinare una situazione apparentemente paradossale: una parte può ottenere una decisione favorevole sul merito della controversia ma vedere comunque valutato negativamente il proprio comportamento ai fini della disciplina delle spese.
È uno dei motivi per i quali la mediazione non dovrebbe mai essere affrontata come un passaggio privo di effettive conseguenze.
Partecipazione effettiva e partecipazione puramente formale
Esiste poi una questione ancora più sottile.
È sufficiente presentarsi all’incontro per poter affermare di avere correttamente partecipato alla mediazione?
La progressiva valorizzazione della partecipazione personale porta a guardare non soltanto alla presenza fisica o telematica della parte, ma anche all’effettività del confronto.
Una partecipazione puramente apparente rischia infatti di essere incompatibile con la funzione stessa dell’istituto.
La presenza personale della parte – oppure, quando consentito, di un rappresentante adeguatamente informato e munito dei necessari poteri – serve proprio a rendere concretamente possibile la composizione della controversia.
La mediazione non impone alle parti di raggiungere un accordo.
Impone, però, quando prevista dalla legge o disposta dal giudice, di affrontare seriamente il procedimento.
Nessuna parte può essere obbligata a conciliare.
Ma vi è una differenza sostanziale tra non raggiungere un accordo dopo avere effettivamente partecipato al confronto e sottrarsi preventivamente al confronto stesso.
Il giustificato motivo dell’assenza
Naturalmente possono verificarsi situazioni nelle quali la partecipazione personale risulti concretamente impossibile.
La stessa normativa contempla l’esistenza di giustificati motivi che possono consentire alla parte di ricorrere a un rappresentante.
Il punto centrale diventa allora la possibilità di dimostrare adeguatamente tali circostanze.
Non è prudente limitarsi ad affermare genericamente l’esistenza di un impedimento.
Le ragioni che rendono impossibile la partecipazione dovrebbero essere tempestivamente rappresentate e, quando necessario, adeguatamente documentate.
Allo stesso modo, quando si ricorre alla delega, è essenziale verificare che il rappresentante soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa e disponga realmente dei poteri necessari alla composizione della controversia.
La mediazione come parte della strategia processuale
La trasformazione più significativa riguarda probabilmente il modo stesso di considerare la mediazione.
Per molto tempo essa è stata percepita, almeno in parte della prassi, come un passaggio obbligato da superare prima di poter accedere al giudizio.
La disciplina attuale e l’evoluzione della giurisprudenza suggeriscono un approccio diverso.
La mediazione entra a pieno titolo nella strategia complessiva di gestione della controversia.
Il difensore deve quindi valutare non soltanto se la mediazione sia obbligatoria, ma anche:
- quando debba essere attivata;
- chi debba parteciparvi;
- con quali poteri;
- quali siano le conseguenze di un’eventuale assenza;
- come documentare un impedimento;
- quale comportamento tenere durante il procedimento;
- quali effetti tale comportamento possa successivamente produrre nel giudizio.
Si tratta di valutazioni che richiedono particolare attenzione soprattutto quando l’obbligo di mediazione emerge nel corso di una causa già instaurata.
Conclusioni: la mediazione non è un semplice passaggio formale
Il quadro normativo e giurisprudenziale restituisce un’indicazione sempre più chiara: la mediazione non può essere considerata un mero adempimento burocratico da assolvere per poter proseguire il processo.
Quando la legge o il giudice impongono l’esperimento della procedura, è necessario affrontarla con la stessa attenzione riservata agli altri passaggi processuali.
L’assenza ingiustificata può avere conseguenze economiche, può essere valutata dal giudice sotto il profilo probatorio e può assumere rilievo nella regolamentazione delle spese.
Allo stesso tempo, la semplice presenza non dovrebbe essere confusa con una partecipazione effettiva.
La mediazione rimane uno spazio nel quale nessuno è obbligato a raggiungere un accordo, ma nel quale alle parti viene richiesto di presentarsi – personalmente o, nei casi consentiti, attraverso un rappresentante adeguatamente legittimato – mettendo concretamente il mediatore nelle condizioni di verificare se esista uno spazio per la composizione della controversia.
La differenza è sostanziale.
Non essere obbligati a conciliare non significa essere liberi di ignorare la mediazione.
Ed è proprio questa distinzione che, nella gestione contemporanea del contenzioso civile, assume un’importanza sempre maggiore.
mediazione obbligatoria;
mediazione demandata dal giudice;
mutamento del rito;
improcedibilità della domanda;
conseguenze mancata mediazione;
partecipazione personale mediazione;
assenza ingiustificata mediazione;
spese processuali mediazione;
Tribunale di Roma 11820/2026; d.lgs. 28/2010.

