Mediazione obbligatoria - La presenza delle parti è essenziale - Avvocato Bari - Marilena Mele

Mediazione obbligatoria: senza la presenza personale delle parti la domanda è improcedibile. La decisione del Tribunale di Salerno n. 446/2026

La presenza personale delle parti nella mediazione obbligatoria non è una semplice formalità burocratica.
È questo il principio ribadito dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 446/2026, che conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza italiana: la partecipazione diretta delle parti rappresenta un requisito essenziale affinché il tentativo di mediazione possa considerarsi validamente svolto.

La decisione assume particolare importanza perché chiarisce quando la delega al difensore può essere ritenuta valida e quali conseguenze derivano dalla mancata partecipazione personale.


Mediazione obbligatoria: perché la presenza personale è così importante

Secondo il Tribunale di Salerno, la mediazione nasce come strumento finalizzato al confronto diretto tra le parti.
Per questo motivo, la presenza personale non può essere sostituita automaticamente dalla semplice partecipazione dell’avvocato.

La sentenza precisa infatti che:

  • la partecipazione personale costituisce un requisito sostanziale;
  • la delega è ammessa solo in presenza di impedimenti concreti;
  • tali impedimenti devono essere documentati;
  • la semplice volontà di non partecipare non è sufficiente.

In pratica, se una parte decide di non presentarsi personalmente senza una valida giustificazione, la mediazione può essere considerata come non effettuata.


Il quadro normativo dopo la Riforma Cartabia

La decisione del Tribunale si fonda sul quadro normativo introdotto dal:

  • d.lgs. n. 28/2010;
  • Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022);
  • correttivo del 2024 (d.lgs. n. 216/2024).

In particolare, l’art. 8 comma 4 stabilisce che:

“Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.”

La norma aggiunge che la delega è possibile soltanto:

  • in presenza di giustificati motivi;
  • a favore di un rappresentante che conosca i fatti;
  • munito dei poteri necessari alla composizione della controversia.

Il correttivo del 2024 ha inoltre chiarito definitivamente:

  • le modalità di conferimento della delega;
  • l’obbligo di allegazione agli atti;
  • la necessità di una procura sostanziale specifica.

Quando è valida la delega nella mediazione

Uno degli aspetti più importanti affrontati dalla sentenza riguarda proprio la validità della delega.

Non basta infatti una normale procura alle liti conferita all’avvocato.

Perché la delega sia valida occorrono:

1. Un impedimento reale e documentato

Ad esempio:

  • gravi motivi di salute;
  • impossibilità materiale a partecipare;
  • motivi lavorativi eccezionali adeguatamente provati;
  • permanenza all’estero documentata.

Non è sufficiente:

  • non voler incontrare la controparte;
  • delegare per comodità;
  • ritenere inutile la propria presenza.

2. Una procura speciale sostanziale

La procura deve attribuire al delegato:

  • il potere di partecipare alla mediazione;
  • il potere di disporre dei diritti oggetto della controversia;
  • la conoscenza dei fatti relativi alla causa.

3. L’autentica notarile

La sentenza chiarisce inoltre che:

  • non basta l’autentica dell’avvocato;
  • è necessaria una procura sostanziale autenticata dal notaio.

Questo perché la normale procura alle liti attribuisce soltanto poteri processuali e non sostanziali.


Il richiamo della Cassazione: ordinanza n. 18106/2024

Il Tribunale di Salerno richiama espressamente anche l’orientamento della Corte di Cassazione, in particolare l’ordinanza n. 18106/2024.

La Cassazione ha infatti affermato che:

  • nella mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti;
  • la sostituzione è possibile solo tramite rappresentante sostanziale;
  • occorre una procura specifica per la mediazione;
  • non è sufficiente la semplice procura alle liti.

Questo orientamento oggi può considerarsi consolidato.


Le conseguenze della mancata partecipazione personale

La sentenza evidenzia conseguenze molto pesanti per chi non partecipa correttamente alla mediazione.


1. Improcedibilità della domanda giudiziale

La conseguenza principale è l’improcedibilità della causa.

Ciò significa che:

  • il giudice non può entrare nel merito;
  • la domanda viene bloccata;
  • il procedimento può essere dichiarato improcedibile.

Nelle controversie legate ai decreti ingiuntivi, ciò può comportare anche:

  • la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

2. Sanzione economica

L’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 prevede inoltre una sanzione pecuniaria.

La parte assente senza giustificato motivo può essere condannata a versare:

  • una somma pari al doppio del contributo unificato.

3. Argomenti di prova contro la parte assente

Il comportamento della parte che non compare può essere valutato dal giudice nel successivo processo.

In pratica:

  • l’assenza può diventare elemento sfavorevole;
  • il giudice può trarne argomenti di prova;
  • ciò può incidere negativamente sull’esito della causa.

4. Condanna alle ulteriori spese

Il giudice può inoltre:

  • condannare la parte alle spese aggiuntive;
  • liquidare somme ulteriori in via equitativa.

Perché questa sentenza è importante

La decisione del Tribunale di Salerno conferma una tendenza ormai chiara:

la mediazione non deve essere affrontata come un semplice passaggio obbligatorio prima della causa.

Il legislatore e la giurisprudenza vogliono che:

  • le parti partecipino realmente;
  • vi sia un confronto diretto;
  • la procedura abbia concrete possibilità conciliative.

Per questo motivo, oggi è fondamentale affrontare la mediazione con attenzione, preparazione e partecipazione effettiva.


Conclusioni

La sentenza n. 446/2026 del Tribunale di Salerno rappresenta un ulteriore tassello nel consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sulla mediazione obbligatoria.

Il principio è ormai chiaro:

  • la presenza personale delle parti è la regola;
  • la delega rappresenta un’eccezione;
  • l’assenza ingiustificata può compromettere l’intero giudizio.

Affrontare correttamente la procedura di mediazione diventa quindi fondamentale non solo per tentare una soluzione conciliativa, ma anche per evitare conseguenze processuali ed economiche molto rilevanti.

  • mediazione obbligatoria
  • presenza personale mediazione
  • improcedibilità domanda giudiziale
  • delega mediazione avvocato
  • procura sostanziale mediazione
  • Tribunale di Salerno 446/2026
  • mediazione civile obbligatoria
  • Riforma Cartabia mediazione
  • mancata partecipazione mediazione
  • art. 8 d.lgs. 28/2010
  • Cassazione mediazione obbligatoria
  • sanzioni mancata mediazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *